È stato pubblicato sulla Gazzetta 24 del 30 gennaio il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 che disciplina le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

Il decreto individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

I beneficiari delle donazioni agevolate sono le organizzazioni con la qualifica fiscale di Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale ed è necessario che la donazione in natura venga utilizzata per perseguire l’attività statuaria in particolare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Come le erogazioni liberali in denaro le società e gli enti che donano beni in natura possono dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Le persone fisiche possono decidere fra la deducibilità dal reddito, con medesimo limite al 10% come per le società, e la detrazione del 30% fino a 30mila euro annui, la percentuale sale al 35% se l’ente beneficiario è una Odv.

L’ammontare della detrazione o della deduzione è quantificato sulla base del valore normale del bene in oggetto di donazione, nel caso il bene sia strumentale l’ammontare della detrazione o deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento. Nel caso invece il valore del bene sia superiore a 30.000 euro o se per la natura dei beni non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Come riporta l’articolo 4 del decreto: “l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonchè la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazionecontenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria”.

 

LINK UTILI:

GAZZETTA 24 Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

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